Per detersivo o detergente sintetico si intende, ai sensi della presente legge, qualsiasi prodotto la cui composizione sia stata appositamente studiata per concorrere allo sviluppo del processo detergente e che contenga elementi essenziali, tensioattivi sintetici, ed eventuali elementi secondari quali coadiuvanti, rinforzanti, cariche, additivi ed altri elementi accessori.

Testo vigente dal 3 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-26;136~art1 · fonte su Normattiva