Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

Art. 45Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici

Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

  • a)il nome del prodotto, che puo' essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
  • b)la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
  • c)la delimitazione della zona geografica di produzione;
  • d)gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario della zona geografica;
  • e)la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
  • f)i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualita', la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
  • g)le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto. Il disciplinare e' depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art45 · fonte su Normattiva