Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Art. 45 — Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici
Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:
- a)il nome del prodotto, che puo' essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;
- b)la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;
- c)la delimitazione della zona geografica di produzione;
- d)gli elementi che dimostrano che il prodotto e' originario della zona geografica;
- e)la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;
- f)i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualita', la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;
- g)le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto. Il disciplinare e' depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.
Testo vigente dal 27 dicembre 2023
