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Il numero degli addetti alle gestioni delle imposte comunali di consumo, tanto di nomina comunale, quanto di nomina, privata, in servizio alla data del 31 dicembre 1962, non puo' essere ridotto fino al 31 dicembre 1963. Per lo stesso periodo il personale di nomina privata e quello disciplinato dal decreto legislativo 31 gennaio 1947, n. 135, non puo' essere licenziato se non per fondati motivi o per conseguimento del diritto a pensione ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 novembre 1963, n. 1517
1La L. 13 novembre 1963, n. 1517 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni ed i termini di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 dicembre 1962, n. 1718, sono prorogati di un anno"; ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1964".
Testo in vigore dal 24 novembre 1963 al 23 dicembre 1964
