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All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 2 si fara' fronte per l'anno finanziario 1973 con le maggiori entrate previste dalla legge 19 luglio 1971, n. 555, e con la riduzione di 200 milioni di lire del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 4 giugno 1973 al 9 dicembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;256~art11 · fonte del testo