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Il Bollettino nazionale e' pubblicato a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I fascicoli regionali sono pubblicati a cura della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, sotto la vigilanza del Ministero. Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, concorre nelle spese sostenute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale, mediante la concessione di contributi a favore delle suddette camere, il cui importo sara' determinato annualmente con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con quello per il tesoro.

Testo in vigore dal 4 giugno 1973 al 2 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;256~art2 · fonte del testo