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La menzione nel Bollettino nazionale e' fatta mediante l'indicazione della denominazione e della sede della societa' e del suo numero di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese; del tipo di atto o di notizia che forma oggetto di pubblicita'; della data di deposito presso il registro delle imprese; degli elementi di individuazione della pubblicazione nel fascicolo regionale.

Testo in vigore dal 4 giugno 1973 al 9 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;256~art4 · fonte del testo