Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1973 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →

Il Bollettino nazionale e' pubblicato il primo e il terzo sabato di ogni mese, o nel giorno precedente se il sabato ricorrano feste ufficialmente riconosciute, e deve contenere la menzione degli atti e fatti contenuti nei fascicoli regionali pubblicati sino ad un mese anteriore a quello della data del Bollettino. Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' determinata per i fascicoli regionali, la periodicita' di pubblicazione, che non potra' essere superiore a un mese ne' inferiore a una settimana. Con analoghi decreti saranno stabilite le modalita' per la pubblicazione dei fascicoli regionali, per la loro trasmissione al ministero, nonche' un modello uniforme dei fascicoli stessi.

Testo in vigore dal 4 giugno 1973 al 9 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;256~art5 · fonte del testo