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I soggetti tenuti, ai sensi dell'articolo 2457-bis del codice civile e del successivo articolo 9, a richiedere la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata presentano a tal fine alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione, copia dell'atto o della comunicazione depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, recante l'indicazione del numero con cui la societa' e' iscritta nel registro. Tale copia deve essere rilasciata all'atto del deposito, dall'ufficio del registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 101-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, modificato dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127. Il richiedente deve provare l'avvenuto pagamento del prescritto diritto fisso mediante esibizione della quietanza o della ricevuta di versamento in conto corrente postale.
Testo in vigore dal 4 giugno 1973 al 9 dicembre 2000
