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La pubblicazione degli atti concernenti le societa' cooperative avviene a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in apposito Bollettino ufficiale delle societa' cooperative. Le modalita' di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' cooperative saranno determinate, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la' previdenza sociale, tenuto conto del regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 575.

Testo in vigore dal 4 giugno 1973 al 9 dicembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;256~art9 · fonte del testo