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Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi di cui all'articolo 2, comma primo, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 31 luglio 1964 al 27 febbraio 1968
