Art. unico
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[1]Il Canale Naviglio di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, cessa di fare parte delle linee navigabili.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 settembre 1964
[4]Per il Presidente della Repubblica
[5]Il Presidente del Senato MERZAGORA
[6]MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo in vigore dal 12 ottobre 1964 al 22 dicembre 2008
