Art. 5 — Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), f) e g), e dell'articolo 3, pari complessivamente a euro 1.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), pari complessivamente a euro 1.950.000 per l'anno 2003 e ad euro 2.600.000 per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 novembre 2004
