Art. 3 — Comitato promotore
E' istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino e composto altresi' dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia di Torino, dal sindaco di Torino, o loro delegati, nonche' da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino. Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato promotore nomina un comitato d'onore che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative di cui all'articolo 2. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Testo vigente dal 16 novembre 2004
