In caso di decesso degli assegnatari in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta' avvengono a favore dei subentranti nel rapporto di assegnazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231; gli interessati che avessero omesso di comunicare la convalida dell'originaria domanda di riscatto, sono rimessi in termine fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di decesso degli assegnatari in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457, la comunicazione di cui al precedente articolo 3, cosi' come la stipula del contratto di cessione della proprieta', avvengono a favore dei successori per causa di morte degli assegnatari, purche' dimostrino di occupare effettivamente l'alloggio e di risiedervi dalla data del decesso dell'assegnatario alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 26 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;74~art5 · fonte su Normattiva