I contratti per la cessione in proprieta' degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.
Testo vigente dal 8 aprile 1965
I contratti per la cessione in proprieta' degli alloggi indicati nella presente legge, da chiunque stipulati, sono approvati dai provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio.
Testo vigente dal 8 aprile 1965
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1965-03-30;225~art7 · fonte del testo