Art. 10

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[1]I redditi di piroscafi da carico acquistati all'estero e che entrino a fare parte della marina mercantile nazionale entro il 26 agosto 1918 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla sovrimposta straordinaria di guerra, durante i primi tre anni di esercizio affettivo.

[2]Ai piroscafi da carico costruiti nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 24 maggio 1915, che siano entrati a far parte della marina mercantile nazionale, e' accordata, per i primi cinque anni di esercizio effettivo, l'esenzione di imposta di cui al precedente articolo, purche' tale effettivo esercizio sia cominciato prima del 31 dicembre 1919.

[3]L'esenzione pero', tanto per il caso di piroscafi acquistati all'estero quanto per quello di piroscafi costruiti nei cantieri nazionali, non si estende ai redditi derivanti dalla loro vendita.

[4]L'esenzione e' accordata mediante decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, d'accordo col ministro per le finanze, secondo norme da stabilirsi di concerto tra i ministri stessi.

[5]Per fruire dei benefizi di cui al presente articolo i piroscafi debbono essere di intera proprieta' di cittadini italiani o di societa' legalmente costituite, aventi sede nello Stato, nelle quali il presidente del Consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato, o la maggioranza dei consiglieri di amministrazione siano cittadini italiani.

[6]Pei velieri sia in legno che a scafo metallico acquistati all'estero o costruiti nei cantieri nazionali restano ferme le esenzioni dalla imposta e dalla sovrimposta stabilite dal decreto 6 maggio 1917 n. 783.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 22 dicembre 1917 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art10 · fonte su Normattiva