Art. 10
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[1]I redditi di piroscafi da carico acquistati all'estero e che entrino a fare parte della marina mercantile nazionale entro il 26 agosto 1918 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e dalla sovrimposta straordinaria di guerra, durante i primi tre anni di esercizio affettivo.
[2]Ai piroscafi da carico costruiti nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 24 maggio 1915, che siano entrati a far parte della marina mercantile nazionale, e' accordata, per i primi cinque anni di esercizio effettivo, l'esenzione di imposta di cui al precedente articolo, purche' tale effettivo esercizio sia cominciato prima del 31 dicembre 1919.
[3]L'esenzione pero', tanto per il caso di piroscafi acquistati all'estero quanto per quello di piroscafi costruiti nei cantieri nazionali, non si estende ai redditi derivanti dalla loro vendita.
[4]L'esenzione e' accordata mediante decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, d'accordo col ministro per le finanze, secondo norme da stabilirsi di concerto tra i ministri stessi.
[5]Per fruire dei benefizi di cui al presente articolo i piroscafi debbono essere di intera proprieta' di cittadini italiani o di societa' legalmente costituite, aventi sede nello Stato, nelle quali il presidente del Consiglio d'amministrazione, l'amministratore delegato, o la maggioranza dei consiglieri di amministrazione siano cittadini italiani.
[6]Pei velieri sia in legno che a scafo metallico acquistati all'estero o costruiti nei cantieri nazionali restano ferme le esenzioni dalla imposta e dalla sovrimposta stabilite dal decreto 6 maggio 1917 n. 783.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1996
1Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1996 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 6 delle norme per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, numero 1031, e dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, sono estese anche al caso di piroscafo gia' coperto di bandiera nazionale, il quale sia stato abbandonato agli assicuratori per naufragio ai sensi dell'art. 632, n. 1, del Codice di commercio ed accettato l'abbandono, sia stato ricuperato a cura degli assicuratori e poi venduto a cittadini italiani oppure a Societa' possedenti i requisiti indicati nell'art. 8 del menzionato decreto 10 agosto 1916, e quindi riparato e messo in condizioni di navigabilita'".
Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 84
2Il Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 84 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, e degli articoli 10 e 14 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, sono estese ai casi di piroscafi da carico ammessi a far parte del naviglio mercantile italiano, provenienti dalla ricostruzione di scafi di piroscafi nazionali o esteri, rimessi in condizioni di navigabilita' in cantieri nazionali, purche' appartengano a cittadini italiani od a societa' costituite ai sensi dell'art. 8 del menzionato decreto del 10 agosto 1916, n. 1031, e siano classificati nel Registro navale italiano".
Testo vigente dal 21 febbraio 1918 al 12 giugno 1918 · versione 2 su Normattiva