Art. 14

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[1]I redditi derivanti:

  • a)da vendite di navi mercantili effettuato dopo il 1° agosto 1914;
  • b)da indennita' o indennizzi per la perdita di navi mercantili riscossi dopo il 24 febbraio 1917;
  • c)dall'esercizio di navi mercantili dal 1° gennaio 1916 in poi; sono esenti dalla sovraimposta straordinaria di cui all'art. 1, a condizione che i contribuenti investano nello acquisto o nella costruzione di navi mercantili una somma quadrupla dell'ammontare della sovraimposta straordinaria di guerra che sui redditi sovraindicati sarebbe dovuta.

[2]L'investimento deve avvenire nello acquisto di navi mercantili estere da passare alla bandiera italiana o nella costruzione di navi mercantili nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 1° gennaio 1917. Le navi debbono entrare in effettivo esercizio sotto bandiera nazionale entro un anno dalla pubblicazione della pace se trattasi di acquisto all'estero ed entro trenta mesi se trattasi di costruzione in Italia.

[3]Resta fermo il disposto dell'art. 16 del decreto 18 gennaio 1917, n. 145.

Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 21 febbraio 1918 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art14 · fonte su Normattiva