Art. 14
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[1]I redditi derivanti:
- a)da vendite di navi mercantili effettuato dopo il 1° agosto 1914;
- b)da indennita' o indennizzi per la perdita di navi mercantili riscossi dopo il 24 febbraio 1917;
- c)dall'esercizio di navi mercantili dal 1° gennaio 1916 in poi; sono esenti dalla sovraimposta straordinaria di cui all'art. 1, a condizione che i contribuenti investano nello acquisto o nella costruzione di navi mercantili una somma quadrupla dell'ammontare della sovraimposta straordinaria di guerra che sui redditi sovraindicati sarebbe dovuta.
[2]L'investimento deve avvenire nello acquisto di navi mercantili estere da passare alla bandiera italiana o nella costruzione di navi mercantili nei cantieri nazionali con dichiarazione di costruzione posteriore al 1° gennaio 1917. Le navi debbono entrare in effettivo esercizio sotto bandiera nazionale entro un anno dalla pubblicazione della pace se trattasi di acquisto all'estero ed entro trenta mesi se trattasi di costruzione in Italia.
[3]Resta fermo il disposto dell'art. 16 del decreto 18 gennaio 1917, n. 145.
[4]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 84
2Il Decreto Luogotenenziale 10 gennaio 1918, n. 84 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, e degli articoli 10 e 14 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, sono estese ai casi di piroscafi da carico ammessi a far parte del naviglio mercantile italiano, provenienti dalla ricostruzione di scafi di piroscafi nazionali o esteri, rimessi in condizioni di navigabilita' in cantieri nazionali, purche' appartengano a cittadini italiani od a societa' costituite ai sensi dell'art. 8 del menzionato decreto del 10 agosto 1916, n. 1031, e siano classificati nel Registro navale italiano".
Testo vigente dal 21 febbraio 1918 al 9 maggio 2025 · versione 2 su Normattiva