Art. 17
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[1]L'accertamento del nuovo o maggiore reddito agli effetti dell'articolo 1 e' demandato alle agenzie delle imposte dirette, le quali possono valersi all'uopo di tutte le facolta' loro attribuite dall'articolo 27 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per la imposta di ricchezza mobile.
[2]Ai fini degli accertamenti e delle rettifiche e' data facolta' agli agenti di richiedere l'esibizione e di procedere ad ispezione dei registri tanto dei privati che delle societa' sotto qualsiasi forma costituite.
[3]L'autorizzazione a valersi di tale facolta' sara' di volta in volta concessa dall'intendente di finanza della provincia su richiesta dell'agenzia.
[4]Facolta' identiche a quelle degli agenti sono date, nei casi di contestazione, alle Commissioni amministrative di cui al susseguente art. 23, alle quali non e' pero' esteso l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza.
[5]Per il rifiuto o pel ritardo ad esibire i registri oltre il termine fissato od a permetterne l'ispezione, i contribuenti, privati e societa', incorreranno in una penalita' fissa di L. 200, oltre ad una sopratassa pari al terzo della sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato, da applicarsi l'una e l'altra colle modalita' stabilite nel susseguente art. 22.
Testo vigente dal 18 giugno 1917 al 19 marzo 1918 · versione 0 su Normattiva