Art. 17
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[1]L'accertamento del nuovo o maggiore reddito agli effetti dell'articolo 1 e' demandato alle agenzie delle imposte dirette, le quali possono valersi all'uopo di tutte le facolta' loro attribuite dall'articolo 27 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, per la imposta di ricchezza mobile. 3
[2]Ai fini degli accertamenti e delle rettifiche e' data facolta' agli agenti di richiedere l'esibizione e di procedere ad ispezione dei registri tanto dei privati che delle societa' sotto qualsiasi forma costituite. 3
[3]L'autorizzazione a valersi di tale facolta' sara' di volta in volta concessa dall'intendente di finanza della provincia su richiesta dell'agenzia. 3
[4]Facolta' identiche a quelle degli agenti sono date, nei casi di contestazione, alle Commissioni amministrative di cui al susseguente art. 23, alle quali non e' pero' esteso l'obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza.
[5]Per il rifiuto o pel ritardo ad esibire i registri oltre il termine fissato od a permetterne l'ispezione, i contribuenti, privati e societa', incorreranno in una penalita' fissa di L. 200, oltre ad una sopratassa pari al terzo della sovrimposta dovuta sul reddito definitivamente accertato, da applicarsi l'una e l'altra colle modalita' stabilite nel susseguente art. 22.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 237
3Il Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 237 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Sono estese agli agenti delle imposte ed alle Commissioni amministrative di cui agli articoli 42, 46 e 48 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico), sulla imposta di ricchezza mobile, le facolta', di cui all'articolo 17, comma 1°, 2° e 3° del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta e la sovrimposta sui profitti di guerra approvate con decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 971, in quanto occorra per l'applicazione dell'imposta stabilita col presente decreto".
Testo vigente dal 19 marzo 1918 al 9 maggio 2025 · versione 3 su Normattiva