Art. 10

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[1]Il contingente di 1ª categoria assegnato a ciascun circondario e' dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone, in proporzione del numero degli inscritti sulle liste di estrazione di ogni mandamento. Salvo la citta' di Napoli, tutte le altre che comprendono piu' mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

[2]Il contingente della prima parte della 2ª categoria, assegnato a ciascun distretto militare, e' ripartito dal rispettivo comandante fra i vari mandamenti in proporzione del numero degli arruolati nella 2ª categoria dei mandamenti stessi.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 31 luglio 1883 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art10 · fonte su Normattiva