Art. 10
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((Il contingente assegnato a ciascun circondario e' dal prefetto o sottoprefetto ripartito fra i mandamenti di cui esso si compone, seguendo le norme stesse indicate nel precedente articolo. Salvo la citta' di Napoli, tutte le altre, che comprendono piu' mandamenti nel loro territorio, sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento)).
Testo vigente dal 31 luglio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva