Art. 122
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[1]La ferma di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, e' di due specie: l'una permanente, l'altra temporanea.
[2]La ferma permanente e' di 8 anni, e decorre dal giorno dell'arruolamento.
[3]La ferma temporanea e' di 12 o di 9 anni, e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva, alla quale lo arruolato e' ascritto, compiono il ventunesimo di eta'.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva