Art. 122

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((L'obbligo di servizio, di cui all'articolo 1 della presente legge, si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

[2]Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato e' ascritto compiono il 21° anno di eta'.

[3]I militari di 1ª categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

[4]La ferma e' quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria)).

Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art122 · fonte su Normattiva