Art. 123
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888. Leggi il testo vigente →
La ferma permanente si percorre tutta sotto le armi, la temporanea parte sotto le armi, parte in congedo illimitato.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva