Art. 123
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[1]((La ferma e', a seconda de' casi, di anni cinque, di quattro, di tre, di due e di un anno.
[2]La ferma di anni cinque o di anni uno decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.
[3]La ferma di anni quattro, di anni tre e di anni due decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato e' ascritto compiono il 21° anno di eta')).
Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva