Art. 124
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[1]Contraggono la ferma permanente i capi armaiuoli, i musicanti e gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena ed i carabinieri Reali che siano promossi al grado di vicebrigadiere.
[2]Contraggono la ferma temporanea di nove anni gli uomini di 1ª categoria assegnati alla cavalleria, e coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri Reali; quella di 12 anni gli uomini di 1ª categoria destinati agli altri corpi dell'esercito.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva