Art. 124
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[1]((Contraggono la ferma di anni cinque i sottufficiali delle varie armi, coloro che si arruolano nell'arma dei carabinieri reali, i capi armaiuoli, gli allievi sergenti, i maniscalchi, i musicanti, i vivandieri, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena, i militari dei depositi cavalli stalloni ed i militari riammessi in servizio di qualsiasi arma e di qualsiasi grado;
[2]quella di anni quattro gl'inscritti di leva assegnati alla cavalleria e coloro che si arruolano come volontari ordinari in quest'arma;
[3]quella di anni tre gl'inscritti di leva assegnati alle altre armi e coloro che si arruolano come volontari ordinari nelle armi stesse;
[4]quella di anni due gl'inscritti di leva che per ragione del numero estratto vengono assegnati a quella parte del contingente di prima categoria per la quale nella legge annuale di leva sia cosi' limitato il loro obbligo;
[5]quella di un anno per i volontari di un anno)).
Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva