Art. 125

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[1]In tempo di pace, gli uomini di prima categoria, che si arruolano nei carabinieri Reali, passano sotto le armi cinque anni; quelli assegnati alla cavalleria, quattro anni; quelli ascritti agli altri corpi, tre anni; i rimanenti anni sono passati in congedo illimitato.

[2]La chiamata sotto le armi dei militari di 1ª categoria deve aver luogo non piu' tardi del principio di gennaio di ciascun anno.

[3]Per una parte del contingente di prima categoria, da dateminarsi nella legge annua di leva, la durata del servizio sotto le armi puo' essere limitata a due anni, in base al numero d'estrazione a sorte.

[4]E' inoltre in facolta' del Ministro della Guerra:

[5]1. Di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potra' essere congedata in principio del terzo periodo;

[6]2. D'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art125 · fonte su Normattiva