Art. 125

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[1]((Compiuta la ferma, tutti i militari di prima categoria sono, in tempo di pace, inviati in congedo illimitato, rimanendo ascritti all'esercito permanente.

[2]I sottufficiali delle varie armi ed i militari con la ferma di anni uno, due o tre (ad eccezione di quelli delle compagnie operai), fanno poi passaggio alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno del loro obbligo di servizio.

[3]I militari con la ferma di anni quattro o cinque (eccettuati i sottufficiali ai quali e' applicabile il disposto del precedente alinea) non fanno passaggio alla milizia mobile, ma restano ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre del nono anno dell'obbligo di servizio.

[4]Decorso rispettivamente il detto periodo di tempo, tutti i militari passeranno a far parte della milizia territoriale.

[5]E' in facolta' del ministro della guerra:

[6]1. Di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo d'istruzione, tranne per l'artiglieria da campagna, in cui parte della classe anziana potra' essere congedata in principio del terzo periodo;

[7]2. D'inviare in congedo illimitato per anticipazione, dopo il secondo periodo d'istruzione, parte della classe destinata ad un servizio di tre anni)).

Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art125 · fonte su Normattiva