Art. 146
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Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sara' corrisposto dalla Cassa militare ai sottufficiali con ferma permanente, eccettuati i sottufficiali musicanti ed armaiuoli e quelli del corpo invalidi e veterani.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva