Art. 146
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Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sara' corrisposto dalla Cassa militare ai sottufficiali con ferma permanente, eccettuati i sottufficiali musicanti ed armaiuoli e quelli del corpo invalidi e veterani. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 marzo 1888, n. 5248
3La L. 8 marzo 1888, n. 5248 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il caposoldo annuo di lire 150 stabilito dall'articolo 146 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e che fu limitato ai soli sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali dall'articolo 30 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e' abolito".
Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva