Art. 165

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[1]In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

[2]Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 31 luglio 1883 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art165 · fonte su Normattiva