Art. 165
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 31 luglio 1883. Leggi il testo vigente →
[1]In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.
[2]Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 31 luglio 1883 · versione 0 su Normattiva