Art. 165
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[1]In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.
[2]Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.
[3]((Nei casi contemplati nell'articolo 131 di chiamate alle armi per solo scopo di istruzione o di rassegne, di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari, se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai Tribunali militari colla pena del carcere militare)).
Testo vigente dal 31 luglio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva