Art. 60

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[1]Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnera' al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente: I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29, gli inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno gia' ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli inscritti di cui all'articolo 121; I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29, e i renitenti assolti o condannati, sempreche' tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria; Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.

[2]Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª nell'ordine medesimo della lista di estrazione.

[3]I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 18 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art60 · fonte su Normattiva