Art. 60
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[1]((Il Consiglio di leva, tenute presenti le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 11, assegnera' al contingente di 1ª categoria nell'ordine seguente: I capilista di cui al n. 2 ed all'ultimo capoverso dell'articolo 29; gli inscritti che si trovassero nei casi contemplati negli articoli 155 e 156; i volontari di un anno gia' ammessi sotto le armi o che abbiano ottenuto di ritardare l'anno di servizio, e gli inscritti di cui all'articolo 121; I capilista di cui ai numeri 1, 3 e 4 del citato articolo 29 e i renitenti assolti o condannati, sempreche' tanto gli uni quanto gli altri pel numero loro toccato in sorte nella estrazione della leva alla quale presero parte dovessero essere ascritti alla 1ª categoria; Gli inscritti della leva in corso nell'ordine in cui risultano nella lista di estrazione, e fino al compimento del determinato contingente di 1ª categoria.
[2]Nell'assegnazione degli inscritti alla 1ª categoria, sara' provvisoriamente tenuto per base il numero degli inscritti che nella leva precedente costituirono la 1ª categoria. Nel caso pero' che il contingente di 1ª categoria della leva precedente fosse differente da quello della leva in corso, si avra' per base nell'assegnazione medesima la cifra che ne risultera' proporzionale.
[3]Tutti i rimanenti capilista ed inscritti non compresi nella 1ª categoria saranno assegnati alla 2ª categoria nell'ordine medesimo della lista di estrazione.
[4]I surrogati di fratello saranno assegnati a quella categoria cui per ragione del loro numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti)).
Testo vigente dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva