Art. 61
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Gl'inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando, ovvero sia trascorso il termine del medesimo.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 18 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva