Art. 61

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Gl'inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della seduta definitiva, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando, ovvero sia trascorso il termine del medesimo.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 18 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art61 · fonte su Normattiva