Art. 61

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[1]((Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della sessione indetta per le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando.

[2]Qualora cessato il motivo del loro rimando venissero arruolati ed ascritti alla 1ª categoria, computeranno nel contingente della classe di leva sulle cui liste d'estrazione sono inscritti in capolista, pero', per quanto riguarda la decorrenza della ferma, seguiranno la sorte degli inscritti della leva durante la quale furono arruolati)).

Testo vigente dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art61 · fonte su Normattiva