Art. 75
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Qualora in qualche circondario non siansi potute compiere nel tempo prefisso tutte le operazioni della leva, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 18 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva