Art. 75

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Qualora in qualche circondario non siansi potute compiere nel tempo prefisso tutte le operazioni della leva, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 18 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art75 · fonte su Normattiva