Art. 75
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga; pero' in tal caso il contingente di 1ª categoria per questi circondari sara' stabilito in base al numero degl'inscritti che nella leva precedente furono arruolati nella 1ª e 2ª categoria)).
Testo vigente dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva