Art. 75

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((Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al Ministro della Guerra per ottenere una proroga; pero' in tal caso il contingente di 1ª categoria per questi circondari sara' stabilito in base al numero degl'inscritti che nella leva precedente furono arruolati nella 1ª e 2ª categoria)).

Testo vigente dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art75 · fonte su Normattiva