Art. 78
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Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermita' presunte sanabili col tempo sono rimandati alla sessione completiva della loro leva, e se in questa si riconoscano persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo risultando tuttavia inabili sono riformati.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 18 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva