Art. 78

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[1]((Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermita' presunte sanabili sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, al qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati.

[2]Per gli inscritti pero' affetti da infermita' presunte sanabili in breve spazio di tempo, potra' aver luogo il rimando alle sedute suppletive)).

Testo vigente dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art78 · fonte su Normattiva