Art. 80
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Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e centimetri cinquantasei, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 31 luglio 1883 · versione 0 su Normattiva