Art. 80
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((Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e cinquantacinque centimetri, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e, non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio)).
Testo vigente dal 31 luglio 1883 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva