Art. 82

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888. Leggi il testo vigente →

[1]Gli inscritti di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

[2]Quando siano dichiarati inabili, sono rimandati alla prima ventura leva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio, a meno che non siano affetti da taluna delle deformita' di cui all'articolo 48, nel qual caso il Consiglio potra' pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.

Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art82 · fonte su Normattiva