Art. 82

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[1]((Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

[2]Qualora non siano dichiarati idonei sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilita', possono nuovamente chiedere la visita all'estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del Consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da taluna delle deformita' di cui all'articolo 48, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il Consiglio potra' pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento)).

Testo vigente dal 27 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-08-17;956~art82 · fonte su Normattiva