Art. 87
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E' parimenti esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purche' quest'ultimo: Non sia ascritto alla 2ª od alla 3ª categoria; Non risulti servire nella qualita' di volontario nel caso previsto dall'articolo 115; Non sia arruolato nel corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 18 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva