Art. 87
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[1]((E' parimente esente dal servizio di 1ª e 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1ª categoria, e purche':
[2]1. Si trovi a far parte dell'esercito permanente;
[3]2. Non risulti servire nella qualita' di volontario nel caso previsto dall'articolo 115;
[4]3. Non sia arruolato nel corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace)).
Testo vigente dal 18 marzo 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva