Art. 93
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Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia: I membri di essa che sono ciechi di ambi gli occhi, sordo-muti o cretini; Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo; Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo; Quelli che condannati a pene criminali sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla esenzione suddetta.
Testo vigente dal 9 settembre 1882 al 27 marzo 1888 · versione 0 su Normattiva